Gamma-della-X%255B1%255D
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Benutzer Z - Beiträge: 17762
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Bildbeschreibung
http://it.wikipedia.org/wiki/File:Gamma-della-X.gif
Questa è una fotografia scattata in Italia (o in territorio italiano) ed è ora nel pubblico dominio poiché il copyright è scaduto[1]. Secondo la legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, le fotografie generiche e prive di carattere artistico e le riproduzioni di opere dell'arte figurativa divengono di pubblico dominio a partire dall'inizio dell'anno solare seguente al compimento del ventesimo anno dalla data di produzione (articolo 92). In accordo al testo di legge, tali "fotografie semplici" vengono definite come «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili» (articolo 87).
Le fotografie considerate opere d'arte, invece, diventano di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell'autore, in accordo all'articolo 2 punto 7 e all'articolo 32-bis.
Questa è una fotografia scattata in Italia (o in territorio italiano) ed è ora nel pubblico dominio poiché il copyright è scaduto[1]. Secondo la legge 22 aprile 1941 n. 633 sulla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, modificata dalla legge 22 maggio 2004 n. 128, le fotografie generiche e prive di carattere artistico e le riproduzioni di opere dell'arte figurativa divengono di pubblico dominio a partire dall'inizio dell'anno solare seguente al compimento del ventesimo anno dalla data di produzione (articolo 92). In accordo al testo di legge, tali "fotografie semplici" vengono definite come «immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell'arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Non sono comprese le fotografie di scritti, documenti, carte di affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili» (articolo 87).
Le fotografie considerate opere d'arte, invece, diventano di pubblico dominio dopo 70 anni dalla morte dell'autore, in accordo all'articolo 2 punto 7 e all'articolo 32-bis.
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